IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto nei giorni 13 e 14 ottobre 2004; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 30 novembre 2006, lo stato di emergenza in relazione ai suddetti eventi alluvionali; Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; Considerato che i predetti eventi alluvionali hanno provocato allagamenti, movimenti franosi e danni ad infrastrutture pubbliche; Considerato che in relazione ai predetti eventi e' necessario procedere con sollecitudine ad interventi di regimentazione dei corsi d'acqua naturali di raccolta delle acque meteoriche, di ripristino delle funzionalita' delle strutture pubbliche danneggiate, nonche' di ripristino della viabilita' urbana ed extra urbana; Considerato che la natura, l'intensita' e l'estensione territoriale dell'evento calamitoso ha causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate; Ritenuto che il complesso delle attivita' poste in essere dalle amministrazioni interessate in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto; Ravvisata, quindi, la necessita' di provvedere all'espletamento delle iniziative necessarie al ritorno alle normali condizioni di vita mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Viste le note del Presidente della regione Puglia rispettivamente del 17 ottobre 2005 e del 7 novembre 2005; Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota prot. n. 01/018805/GAB del 13 dicembre 2005; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della regione Puglia e' nominato Commissario delegato per l'attuazione, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, degli interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi di cui in premessa. 2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario, nonche' della collaborazione degli Uffici regionali, degli Enti locali anche territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato. 3. Il Commissario delegato provvede in particolare alla puntuale ricognizione, entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonche', entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati. Il Commissario delegato provvede, altresi', al ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottimale fruibilita' del territorio, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, ivi comprese quelle connesse con la viabilita' urbana ed extra urbana, nonche' alla realizzazione di adeguate misure di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici.